Fonte Istituto Italiano della Donazione
Le disposizioni della + dai – versi non prevedono alcun vincolo per l’effettuazione dei versamenti. Questo significa che posso effettuarli anche in contanti? Effettivamente le disposizioni contenute nell’art. 14 del d.l. 35/2005 non prevedono alcuna modalità di versamento specifico per le erogazioni liberali effettuate nell’ambito di questa disposizione. Da una prima lettura sembrerebbe perciò che erogazioni liberali per importi superiori a 2.065,83 EUR (4.000.000 ITL) possano essere effettuate anche in contanti. Tuttavia l’Agenzia delle Entrate con una propria circolare (cfr. circolare 19/08/2005 n. 39/E), peraltro confermata dalle istruzioni del modello Unico 2006 e da quelle del modello 730/2006, ha confermato che anche le erogazioni liberali effettuate ai sensi del d.l. 35/2005 devono essere effettuate a mezzo di un versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta di credito. Le erogazioni liberali effettuate da un’impresa sono deducibili secondo il criterio di cassa o di competenza? Ritengo che il criterio sia sicuramente “di cassa”, indipendentemente dalle norme fiscali, in quanto la donazione o l’erogazione liberale si perfeziona con il consenso del donatario (cioè del destinatario della donazione). Per le imprese quali sono gli effetti di un’erogazione liberale ai fini I.R.A.P.? Le erogazioni liberali ex art. 100 T.u.i.r. (vecchio art. 65) sono considerate non deducibili. Tuttavia manca un coordinamento tra le norme I.R.A.P. (cfr. art. 11-bis d.lgs. 446/97) che rimandano espressamente al T.u.i.r. e quelle introdotte dal d.l. 35/2005. A parere di chi scrive perciò le erogazioni liberali in denaro effettuate al di fuori dell’art. 100 T.u.i.r. sono deducibili ai fini I.R.A.P.. Qual è la differenza tra “onere detraibile” e “onere deducibile”? Quali sono gli effetti fiscali delle erogazioni liberali considerate oneri detraibili e quelle considerate oneri deducibili? Prima di tutto diciamo che siamo nell’ambito dell’I.R.Pe.F.. Gli oneri detraibili non vengono dedotti dal reddito, ma generano una detrazione d’imposta pari al 19% dell’onere sostenuto. Tale detrazione riduce l’I.R.Pe.F. lorda e quindi il carico fiscale. L’onere detraibile non incide sulla determinazione delle addizionali regionali e comunali che perciò sono calcolate in modo autonomo. L’onere deducibile invece riduce il reddito imponibile, anche ai fini della determinazione delle addizionali regionali e comunali. Nel caso di redditi medi e medio-alti l’effetto fiscale di un onere deducibile è certamente superiore alla detrazione fiscale. Nel caso delle erogazioni liberali effettuate nell’ambito della + dai – versi, la convenienza fiscale è sicuramente più conveniente. Qual è la differenza tra donazione ed erogazione liberale? La differenza non è data da un ammontare determinato per legge ma nella disponibilità patrimoniale del donatore. Potremmo avere perciò il caso di un donatore particolarmente ricco che versa una somma consistente ad un ente non profit. In considerazione della particolare condizione economica del donatore, il versamento potrebbe essere considerato come “erogazione liberale”. Se la stessa somma fosse versata da una persona con disponibilità inferiori sarebbe da considerare certamente una “donazione” (cfr. art. 783 cod.civ.). La differenza è sostanziale perché, mentre per il perfezionamento di un’erogazione liberale, non occorre una particolare forma, la donazione necessita di un atto pubblico. Qual è la procedura corretta per un impresa per donare beni oggetto della propria produzione o commercio ad una O.n.l.u.s.? Dopo l’introduzione della + dai – versi si è generata un po’ di confusione per queste particolari erogazioni liberali in natura. * Queste prevedono infatti che: A ben vedere comunque l’art. 2, comma 2, d.P.R. 441/97 rinvia la questione direttamente alle cessioni gratuite di beni all’art. 10 n. 12 del d.P.R. 633/72 e pertanto si può concludere che anche le donazioni di importo superiore devono seguire le disposizioni previste dal d.P.R. 441/97 che interviene proprio sulle presunzioni di cessione e di acquisto. |
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