Informazioni sulle deducibilità delle donazioni alle Onlus

Fonte Istituto Italiano della Donazione
Le aziende o i privati che vogliono effettuare donazioni a favore di un'Organizzazione Non Profit possono usufruire di sgravi fiscali?

lego2.jpgSe l'associazione è una Onlus iscritta all'Anagrafe sicuramente sì.
La risposta è ugualmente positiva anche se l'associazione NON è una Onlus, ma svolge attività di ricerca scientifica e ha ottenuto il riconoscimentodella personalità giuridica (ai sensi del d.P.R. 361/2000).
In entrambi i casi le erogazioni liberali rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 14, d.l. 35/2005, perciò il donatore (impresa o privato) può ottenere la deducibilità fiscale della donazione effettuata sino ad un importo pari al 10% del reddito complessivamente dichiarato.

Le disposizioni della + dai – versi non prevedono alcun vincolo per l’effettuazione dei versamenti. Questo significa che posso effettuarli anche in contanti?

Effettivamente le disposizioni contenute nell’art. 14 del d.l. 35/2005 non prevedono alcuna modalità di versamento specifico per le erogazioni liberali effettuate nell’ambito di questa disposizione. Da una prima lettura sembrerebbe perciò che erogazioni liberali per importi superiori a 2.065,83 EUR (4.000.000 ITL) possano essere effettuate anche in contanti. Tuttavia l’Agenzia delle Entrate con una propria circolare (cfr. circolare 19/08/2005 n. 39/E), peraltro confermata dalle istruzioni del modello Unico 2006 e da quelle del modello 730/2006, ha confermato che anche le erogazioni liberali effettuate ai sensi del d.l. 35/2005 devono essere effettuate a mezzo di un versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta di credito.

Le erogazioni liberali effettuate da un’impresa sono deducibili secondo il criterio di cassa o di competenza?

Ritengo che il criterio sia sicuramente “di cassa”, indipendentemente dalle norme fiscali, in quanto la donazione o l’erogazione liberale si perfeziona con il consenso del donatario (cioè del destinatario della donazione).
Nella donazione, essendo il tutto supportato da un atto notarile, spesso il consenso del donatario (l’accettazione) è contestuale alla redazione dell’atto e in quella sede avviene generalmente anche il trasferimento dei fondi o del bene oppure si dà quietanza dell’avvenuto trasferimento. Vi possono poi essere anche donazioni che riguardano costituzioni di diritti a favore del donatario ma non riguardano la sua richiesta.
Nel caso di erogazioni liberali, l’accettazione avviene con il rilascio della ricevuta da parte del donatario e quindi, anche in questo caso, siamo in presenza di un atto che conclude il trasferimento dei fondi o dei beni.

Per le imprese quali sono gli effetti di un’erogazione liberale ai fini I.R.A.P.?

Le erogazioni liberali ex art. 100 T.u.i.r. (vecchio art. 65) sono considerate non deducibili. Tuttavia manca un coordinamento tra le norme I.R.A.P. (cfr. art. 11-bis d.lgs. 446/97) che rimandano espressamente al T.u.i.r. e quelle introdotte dal d.l. 35/2005. A parere di chi scrive perciò le erogazioni liberali in denaro effettuate al di fuori dell’art. 100 T.u.i.r. sono deducibili ai fini I.R.A.P..

Qual è la differenza tra “onere detraibile” e “onere deducibile”? Quali sono gli effetti fiscali delle erogazioni liberali considerate oneri detraibili e quelle considerate oneri deducibili?

Prima di tutto diciamo che siamo nell’ambito dell’I.R.Pe.F.. Gli oneri detraibili non vengono dedotti dal reddito, ma generano una detrazione d’imposta pari al 19% dell’onere sostenuto. Tale detrazione riduce l’I.R.Pe.F. lorda e quindi il carico fiscale. L’onere detraibile non incide sulla determinazione delle addizionali regionali e comunali che perciò sono calcolate in modo autonomo. L’onere deducibile invece riduce il reddito imponibile, anche ai fini della determinazione delle addizionali regionali e comunali. Nel caso di redditi medi e medio-alti l’effetto fiscale di un onere deducibile è certamente superiore alla detrazione fiscale. Nel caso delle erogazioni liberali effettuate nell’ambito della + dai – versi, la convenienza fiscale è sicuramente più conveniente.

Qual è la differenza tra donazione ed erogazione liberale?

La differenza non è data da un ammontare determinato per legge ma nella disponibilità patrimoniale del donatore. Potremmo avere perciò il caso di un donatore particolarmente ricco che versa una somma consistente ad un ente non profit. In considerazione della particolare condizione economica del donatore, il versamento potrebbe essere considerato come “erogazione liberale”. Se la stessa somma fosse versata da una persona con disponibilità inferiori sarebbe da considerare certamente una “donazione” (cfr. art. 783 cod.civ.). La differenza è sostanziale perché, mentre per il perfezionamento di un’erogazione liberale, non occorre una particolare forma, la donazione necessita di un atto pubblico.

Qual è la procedura corretta per un impresa per donare beni oggetto della propria produzione o commercio ad una O.n.l.u.s.?

Dopo l’introduzione della + dai – versi si è generata un po’ di confusione per queste particolari erogazioni liberali in natura.
Coesistono infatti:

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sia le disposizioni che, per erogazioni liberali sino al 10% del reddito complessivamente dichiarato e comunque non superiori a 70.000 EUR, non prevedono alcuna formalità particolare,
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sia le disposizioni contenute nell’art. 13 del d.lgs. 460/97 e nel d.P.R. 10/11/1997 n. 441 che prevedono una procedura complessa per essere considerate fiscalmente deducibili fino ad un importo di 1.032,91 EUR.

Queste prevedono infatti che:
1.prima dell’effettuazione dell’operazione si provveda a comunicare la notizia all’ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza
2.la O.n.l.u.s., nel prendere in carico i beni, attesti mediante una dichiarazione che i beni ricevuti saranno da lei direttamente utilizzati
3.che l’impresa donante provveda ad annotare, entro il 15° giorno del mese successivo a quello di effettuazione della donazione, sui registri I.V.A. (o in un prospetto sostitutivo degli stessi) la quantità e qualità dei beni ceduti gratuitamente.

A ben vedere comunque l’art. 2, comma 2, d.P.R. 441/97 rinvia la questione direttamente alle cessioni gratuite di beni all’art. 10 n. 12 del d.P.R. 633/72 e pertanto si può concludere che anche le donazioni di importo superiore devono seguire le disposizioni previste dal d.P.R. 441/97 che interviene proprio sulle presunzioni di cessione e di acquisto.
Ma il vero problema non è dato dalla burocrazia dell’operazione bensì dalle conseguenze ai fini I.V.A.: la cessione gratuita di beni è un’operazione ex art. 10 numero 12) del d.P.R. n. 633/72 e quindi esente. Perciò occorre ricordare che la cessione gratuita di beni, la cui produzione o il cui commercio rientrano nell'attivita' propria dell'impresa, comporta il recupero dell’I.V.A. detratta all'atto dell'acquisto o dell'importazione, ai sensi dell’art. 19-bis del d.P.R. 633/72. L’operazione non è sempre agevole, soprattutto se si tratta di beni di produzione.